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Occupazione abusiva di case in Italia: reato, eccezioni e stato di necessità
In Italia, l'occupazione abusiva di immobili è disciplinata dall'articolo 633 del Codice Penale, che punisce chiunque invada arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o trarne profitto.
Nel nostro Paese, l'occupazione abusiva di immobili è un fenomeno diffuso, con stime che indicano circa 50.000 abitazioni occupate illegalmente, concentrate principalmente nei grandi centri urbani. A Roma, ad esempio, si contano quasi 7.000 alloggi occupati, coinvolgendo circa 12.000 persone.
Recenti casi di cronaca hanno evidenziato la complessità del fenomeno. Ad esempio, a Padova, una famiglia ha occupato illegalmente un appartamento turistico fingendosi affittuaria per pochi giorni, ma poi rifiutandosi di lasciare l'immobile. Ad Anzio, una donna ha occupato un immobile mentre i legittimi conduttori erano fuori per lavoro, dichiarandosi in gravidanza e costringendo i proprietari al pagamento di una somma di denaro per liberare l’appartamento. A ciò si sommano persone che, convinti arrogantemente di poter rimanere in un’immobile occupato abusivamente, diventano aggressivi e violenti.
Questi episodi hanno suscitato l'attenzione non solo mediatica ma anche delle autorità locali e nazionali, sottolineando la necessità di interventi rapidi ed efficaci per affrontare tali situazioni.
Per contrastare questo problema, il DDL Sicurezza ha introdotto il reato di "occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui" (art.634 bis c.p.). La normativa prevede pene più severe rispetto al passato, con reclusione da 2 a 7 anni per chi, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o ne impedisce il rientro al legittimo proprietario. La stessa pena si applica a chi si appropria di un immobile altrui con artifizi o raggiri o cede ad altri l'immobile occupato.
La legge introduce anche una procedura d'urgenza per il rilascio dell'immobile occupato. Su richiesta del pubblico ministero, il giudice può disporre con decreto motivato la reintegrazione nel possesso dell'immobile. In situazioni in cui l'immobile occupato è l'unica abitazione effettiva del denunciante, le forze dell'ordine possono intervenire tempestivamente per eseguire lo sgombero, anche entro 10 giorni dall'indicazione del giudice.
Nonostante l'introduzione di queste misure, il dibattito pubblico rimane acceso. Alcuni sostengono che la nuova legge sia necessaria per tutelare i diritti dei proprietari e garantire la legalità, mentre altri temono che possa colpire persone in situazioni di difficoltà economica, come i casi di "morosità incolpevole", ovvero chi non riesce a pagare l'affitto a causa di problemi economici indipendenti dalla loro volontà. Quest’ultima condizione, tuttavia, non esclude l’occupazione illegittima e non giustifica la violenza.
Vi sono dei casi in cui la giurisprudenza ha riconosciuto che, in determinate circostanze, l'occupazione abusiva può essere scriminata dallo stato di necessità, previsto dall'articolo 54 del Codice Penale. Perché si configuri tale esimente, devono sussistere:
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il pericolo attuale di un danno grave alla persona: ad esempio, la mancanza di un alloggio che metta a rischio la salute o la vita dell'occupante;
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l’inevitabilità del pericolo: l'occupante non deve avere alternative lecite per evitare il danno;
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la proporzionalità: il danno evitato deve essere maggiore del danno causato dall'occupazione.
È importante sottolineare che lo stato di necessità ha carattere transitorio e non può essere invocato per giustificare un'occupazione prolungata nel tempo. La Corte di Cassazione ha affermato che l'occupazione abusiva è scriminata solo in presenza di un pericolo imminente di danno grave alla persona, non potendosi legittimare, in caso di difficoltà economica permanente, una soluzione surrettizia delle esigenze abitative dell'occupante e della sua famiglia (Cass. Pen. n. 46054/2021).