Temi legali
Temi di attualità giuridica: dalla raccolta delle sentenze più significative agli argomenti più dibattuti
Il nuovo Codice della strada

Abstract:
La legge 177/2024, che modifica il Codice della strada (Dlgs 30 aprile 1992, n. 285), con interventi in materia di sicurezza stradale, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 29 novembre ed è in vigore da sabato 14 dicembre.
Le principali novità riguardano alcol, droga, velocità, monopattini, Ztl e sospensione patente.
Le finalità
Il nuovo Codice punta a garantire una maggiore sicurezza sulle strade. Infatti, la legge 177 impone la revisione di tutta la normativa sulla base di principi generali e in sintonia con la legislazione europea. I principi generali si sostanziano in quattro categorie che partono dal miglioramento dell’azione amministrativa, proseguono con la semplificazione delle procedure e garanzia del raggiungimento degli obiettivi di tutela della sicurezza stradale, il riassetto delle competenze, per terminare alle strategie di prevenzione, anche attraverso l’educazione stradale nelle scuole. La revisione e l’armonizzazione delle norme regolamentari comporteranno delle conseguenze importantissime per le caratteristiche dei veicoli, dei trasporti, la segnaletica stradale, l’adeguamento della disciplina dei dispositivi anti-abbandono, il procedimento di immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli.
Alcol
La guida in stato di ebbrezza è stata collocata nell’articolo 1 della legge 177/2024 a conferma del fatto che questa violazione è uno dei comportamenti più pericolosi per la circolazione, come testimoniano anche i drammatici fatti che continuano a riempire le cronache. La novella non modifica le pene del reato, punito dall’articolo 186 del Codice della strada, ma introduce limitazioni alla guida per la persona già condannata e forme di controllo sulla sua condotta negli anni successivi. A chi ha riportato una condanna per una delle fattispecie penali dell’articolo 186, comma 2 lettere b) – tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l – e c) – oltre 1,5 g/l – saranno apposti due codici numerici. Il codice 68 sancisce che il conducente non può bere alcol prima di mettersi alla guida (il tasso alcolemico deve essere zero); il 69 che può guidare solo veicoli dotati di Alcolock . La limitazione sarà almeno di due anni per chi è stato condannato per tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l, che salgono a tre se il livello di alcol era superiore a 1,5 g/l. La misura si aggiunge alla sanzione accessoria della sospensione della patente, già prevista dall’articolo 186, da sei mesi a un anno per la fattispecie alla lettera b) e da uno a due anni per quella della lettera c). In quest’ultimo caso, la sospensione si raddoppia se il veicolo appartiene a un terzo e si trasforma in revoca in caso di recidiva nel biennio. In caso di una nuova guida in stato di ebbrezza nel periodo di alcol zero – anche in caso dell’illecito amministrativo alla lettera a) dell’articolo 186 – è previsto un aumento fino a un terzo delle sanzioni se la violazione è commessa da chi ha già sulla patente i codici relativi alle limitazioni di guida. Le sanzioni raddoppiano se il conducente manomette o altera l’alcolock oppure manomette o rimuove i relativi sigilli.
Cos’è l’alcolock?
L’alcolock – o più precisamente Ignition Interlock Device – è un dispositivo installato su un autoveicolo che impedisce l’avviamento del motore laddove sia riscontrato al guidatore un tasso alcolemico superiore a zero. La finalità è prevenire che il conducente, già condannato per abuso di alcol, commetta la stessa infrazione, cagionando un pericolo per la circolazione stradale. L’introduzione di questo strumento di controllo è una delle novità di maggiore rilievo e trova disciplina nell’articolo 125 del Codice della strada. Le persone sulle cui patenti verranno apposti i codici europei 68 e 69, relativi alle limitazioni derivanti da precedenti condanne per guida in stato di ebbrezza, in Italia potranno mettersi al volante di veicoli a motore con almeno quattro ruote delle categorie internazionali M (destinati al trasporto di persone) e N (di merci) solo se su questi è installato, a loro spese, l’alcolock. L’individuazione delle caratteristiche di questo dispositivo di blocco, le modalità di installazione e le officine autorizzate al montaggio, da individuarsi tra quelle che già svolgono attività di autoriparazione (legge 122/2022), sono rimesse a un decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della nuova legge. Ogni dispositivo dovrà avere un sigillo che ne impedisca l’alterazione o la manomissione dopo l’installazione.
La guida sotto l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
La novità della legge 177/2024 con le maggiori difficoltà applicative è la guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (comunemente messe sotto la generica dizione di «droghe»). La legge ha eliminato dalla rubrica del reato e dalla descrizione della condotta tipica le parole «in stato di alterazione psicofisica». Dal 14 dicembre, per incorrere nelle sanzioni penali e amministrative accessorie previste dall’articolo 187 del Codice della strada, basterà perciò guidare «dopo avere assunto sostanze stupefacenti o psicotrope». Il requisito dello stato di alterazione rimane invece elemento necessario per integrare i reati di omicidio e lesioni stradali gravi e gravissime.
Per il reo sotto i 21 anni, la legge 177/2024 introduce il divieto di conseguire la patente, se ancora non rilasciata al momento del fatto, prima del compimento del ventiquattresimo anno. Il divieto non può essere aggirato mediante conversione di licenza di guida rilasciata all’estero. Viene inoltre stabilito che sospensione o revoca della patente si estendano al “foglio rosa” previsto dall’articolo 122 del Codice della strada. In questo caso, l’interessato non può più conseguirlo sino ai 24 anni d’età. Se il reato è commesso da chi non ha la patente e ha più di 21 anni, al posto del ritiro cautelare della patente previsto dall’articolo 223 del Codice della strada, il prefetto applica il divieto di conseguirla, anche per conversione di licenza di guida estera, per un periodo da uno a due anni. In caso di condanna che comporti la sanzione accessoria del la sospensione o la revoca, il di vieto di conseguire la patente è pari al periodo corrispondente alla sospensione irrogata o ai tre anni successivi all’accertamento del reato.
Anche i controlli cambiano. Il secondo controllo, dopo quello preliminare svolto subito dalle forze dell’ordine, non è più limitato alla mucosa del cavo orale ma comprende la saliva. Le modalità del prelievo saranno fissate da direttive e gli accertamenti andranno compiuti da laboratori certificati. Fino a quando l’esito di questi accerta menti non è disponibile - se quelli preliminari hanno dato esito positivo - gli accertatori possono disporre il divieto di guidare per un periodo non superiore a 10 giorni e il trasporto del veicolo da un terzo al luogo indicato dal conducente o all’autorimessa più vicina.
Dunque, con le modifiche apportate dalla legge 177/2024 al Codice della strada, il reato di guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 187 del Codice della strada) è configurabile basandosi sull’accertamento della presenza di tali sostanze nell’organismo e non più anche sulla sussistenza di uno stato di alterazione psico-fisica correlata al la loro assunzione. La lista delle sostanze non è stata individuata né condivisa ai fini della valutazione dell’idoneità alla guida. Permane l’indeterminatezza circa la tipologia e il numero di sostanze da ricercare. Le sostanze stupefacenti e psicotrope sono intese come un insieme eterogeneo di sostanze farmacologicamente attive, capaci di determinare una condizione di alterazione della sfera psico-comportamentale (per esempio, stupefacenti, farmaci, alcaloidi, sostanze organiche o inorganiche ad azione psicoattiva). Tale lista potrebbe correlarsi alle previsioni indicate dal Dpr 309/1990 (il Testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), peraltro interessato da un continuo aggiornamento, che indica nelle tabelle relative ai medicinali e sostanze attive ad uso farmaceutico più di 100 voci. Ci si chiede quali comportamenti dovrà ulteriormente adottare il medico che prescrive farmaci con effetti psicotropi o stupefacenti oltre al garantire una chiara e completa informazione circa i potenziali rischi legati alla terapia stessa e agli effetti sulla guida. Il Codice della strada, infatti, non legittima, in modo automatico, l’assunzione di sostanze per uso terapeutico in grado di influenzare negativamente le abilità di guida. Il Dlgs 59/2011 (concernente la patente di guida), nell’allegato III, al punto F.1 vieta il rilascio e rinnovo di qualsiasi tipo di patente a chiunque «faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti», tra cui sono compresi anche alcuni farmaci. Al punto F.2, in tema di medicinali, viene stabilito che sia la Commissione medica locale (Cml) a valutare se «la quantità assunta sia tale da avere influenza sull’abilità alla guida». Con l’adozione della presente norma, un primo intervento cui dare subito seguito sarà quindi rivolto ad aumentare e rafforzare la consapevolezza, in particolare di medici e pazienti, in merito alla possibilità di incorrere nell’illecito.
Arresto e patente sospesa per chi abbandona gli animali
La legge 177/2024 colpisce con maggiore severità il fenomeno dell’abbandono degli animali per rafforzare le garanzie di sicurezza degli utenti della strada. La prima modifica riguarda l’articolo 727 del Codice penale, vale a dire una contravvenzione punita con l’arresto fino a un anno o l’ammenda da 1000 a 10mila euro. La condotta incriminata è quella di chi abbandona animali domestici o che abbiano comunque acquisito abitudini alla cattività. La Cassazione ha precisato che il reato può essere commesso non solo dal proprietario ma da chiunque detenga gli animali anche occasionalmente. La fattispecie può essere indifferentemente punita a titolo di dolo oppure di colpa. La nuova legge prevede un inasprimento di pena fino a un terzo quando il fatto avviene su strada o nelle relative pertinenze. L’aggravante sembra incompatibile con l’abbandono colposo. Viene introdotta anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da sei mesi a un anno quando l’abbandono di animali è commesso con l’uso di veicoli. Una nuova figura autonoma di reato consiste nell’omicidio o lesioni stradali gravi e gravissime discendenti dall’abbandono di animali, ovvero l’ipotesi di omicidio o lesioni stradali chi abbandona animali domestici su strada oppure nelle relative pertinenze, quando dall’abbandono consegue un incidente stradale che cagiona morti o feriti gravi o gravissimi. In virtù di quanto previsto dall’articolo 222 del Codice della strada, alla condanna seguirà la revoca o la sospensione della patente nei limiti indicati dalla norma. La norma, tuttavia, non specifica quale sia il coefficiente psicologico del reato, ovvero la colpa o il dolo, sia in relazione all’abbandono, sia all’evento morte o lesioni. È impossibile pensare che l’evento morte o lesioni di un utente della strada sia oggetto di colpa cosciente o dolo eventuale di chi abbandona l’animale. Bisogna poi evitare di sconfinare nella responsabilità oggettiva.
Stretta sui monopattini e norme più rigide
Stretta anche sui monopattini elettrici: la legge 177/2024 restringe gli ambiti in cui è consentita la circolazione e impone un “targhino” identificativo, l’assicurazione obbligatoria, nonché il casco anche ai maggiorenni. La maggior parte delle regole restano anche con la legge 177/2024 con l’aggiunta di:
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il casco diventa obbligatorio per tutti i conducenti, quindi non solo per i minorenni;
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la circolazione è ammessa solo su strade urbane con limite di velocità non superiore a 50 km/h;
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il legislatore ha sentito la necessità di ribadire il divieto di sosta sui marciapiedi, comportamento già di fatto vietato dal Codice della strada, in via generale per qualsiasi veicolo, salvo espresse deroghe rese note con l’apposita segnaletica;
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sono esplicitate meglio le conseguenze per chiunque circoli con un monopattino con caratteristiche tecniche differenti da quelle previste: una sanzione amministrativa da 200 a 800 euro, oltre alla confisca del mezzo;
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assicurazione obbligatoria: per chi non si assicura sanzione prevista da 100 a 400 euro. È previsto che si applichino le stesse regole della Rc auto. Ciò non pare in linea con la direttiva Ue 2021/2118, secondo cui i veicoli elettrici leggeri andrebbero esclusi dall’ambito Rc auto, salvo che gli Stati membri prevedano una - più basica - assicurazione della responsabilità civile. Si esercita l’azione diretta ma attenzione alla rivalsa.
Maglie più larghe per i neopatentati
Le nuove regole valgono solo per chi prende la patente dopo l’entrata in vigore della legge. Attualmente, l’articolo 117 CdS prevede che il neopatentato, durante il primo anno dal conseguimento della patente, non possa condurre autoveicoli con potenza superiore a 55 kw/t, con un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW per i veicoli di categoria M1. Sono previste inoltre deroghe nel caso di veicoli al servizio di persone con disabilità ma solo qualora il disabile si trovi a bordo del veicolo o se a fianco del conducente si trovi, nel ruolo di istruttore, una persona d’età non superiore a sessantacinque anni, con patente valida per la stessa categoria (conseguita da almeno dieci anni) o valida per la categoria superiore. Si tratta evidentemente di una norma la cui finalità è quella di prevedere un periodo di esperienza di guida prima di poter condurre veicoli di una certa potenza e, di conseguenza, più reattivi. Cosa cambia? La novità si staglia su due fronti: da un lato, la legge di modifica del Codice della strada aumenta la potenza massima dei veicoli guidabili da neopatentati; dall’altro aumenta il periodo di noviziato, portandolo da uno a tre anni.
Eccesso di velocità
Una stretta sui recidivi in ambito urbano e un allentamento a beneficio di chi prende più di una multa nel giro di un’ora: le multe non si sommano, si applica la più alta aumentata di un terzo. L’articolo 142 CdS, infatti, inserisce il comma 6-ter, che prevede uno “sconto” nel caso di più violazioni dei limiti di velocità, commesse alla guida dello stesso veicolo in tratti stradali ricadenti nella competenza del medesimo ente e in un periodo di tempo non superiore a un’ora: si applicheranno, qualora fossero più favorevoli, le sanzioni amministrative previste per la violazione più grave aumentate di un terzo. Dunque, si concede il più favorevole cumulo giuridico qualora le violazioni avvengano nel medesimo contesto spazio-temporale. In tema di decurtazione del punteggio e sospensione della patente, la valutazione diventa più complessa. La Cassazione, anche se in sentenze non recenti, aveva escluso che potesse applicarsi il cumulo giuridico alla sospensione, ma in questo caso si tratta di un aumento sulla base della violazione più grave.
Sospensione breve
Nel Codice della strada arriva un nuovo tipo di sanzione: la sospensione della patente in relazione al punteggio, introdotta dal nuovo articolo 18-ter e nota anche come “sospensione breve” o “mini -sospensione”. Essa riguarda i titolari di patente con meno di 20 punti, quando essi commettono alcune infrazioni di “media” gravità, privandoli della patente per un periodo da 7 a 30 giorni. La sospensione breve si affianca a quella ordinaria. Quindi, nel caso di una violazione che preveda sia la sospensione in relazione al punteggio sia quella ordinaria, al trasgressore verranno applicate entrambe. L’elenco delle violazioni punibili con sospensione breve è consistente: senso vietato; divieto di sorpasso; circolazione contromano; omessa precedenza; conducente che prosegua la marcia, nonostante il divieto del semaforo o dell’agente del traffico; comportamento ai passaggi a livello; sorpasso di velocipede lungo le strade urbane ciclabili senza le cautele previste; sorpasso in violazione dei commi 2, 3 e 8 dell’articolo 148; inosservanza della distanza di sicurezza tra veicolo con collisione, tale da determinare la revisione; inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve e dossi; mancato o irregolare uso del casco per conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli; mancato o irregolare uso dei sistemi di ritenuta e dei dispositivi anti abbandono; uso del cellulare o di altri apparecchi durante la guida; retromarcia sulle autostrade o sulle strade extraurbane principali, anche sulla corsia di emergenza; mancato rispetto della corsia di accelerazione e mancata precedenza su autostrade o strade extraurbane principali; mancato rispetto del divieto di sosta o fermata, su autostrade o strade extraurbane principali; mancato uso delle luci prescritte durante la sosta su autostrade o strade extraurbane principali; mancata collocazione del triangolo in caso di veicolo fermo su autostrade o strade extra urbane principali; guida dopo aver assunto bevande alcoliche, con tasso inferiore a 0,5 g/l per conducenti “a tasso zero”; mancata precedenza ai pedoni e mancato arresto in caso di attraversamento di persona invalida con ridotte capacità motorie, su carrozzella, non vedente, nonchè mancata cautela in presenza di bambini e anziani. In caso di circolazione abusiva durante il periodo di sospensione breve, la sanzione amministrativa va da 2.046 a 8.186 euro, con la revoca della patente e il fermo amministrativo del veicolo, che si trasforma in confisca in caso di reiterazione della violazione. Novità importante: il conducente è sanzionabile solo se identificato e, pertanto, l’iter dell’accertamento da remoto esclude il ritiro del titolo. Dunque, l’applicazione della sospensione breve è subordinata all’identificazione del conducente al momento dell’infrazione: di conseguenza, in caso di infrazione accertata da remoto o tramite numero di targa, non sarà possibile applicare la sanzione e procedere al successivo ritiro della patente. Il proprietario del veicolo non si vedrà recapitare, con il verbale, alcuna richiesta di comunicare i dati della patente di chi fosse stato alla guida nel momento dell’infrazione. Questo, tuttavia, non significa che il ritiro non potrà avvenire successivamente, laddove il conducente fosse stato compiutamente identificato. Ad esempio, nel caso di un sinistro stradale, dove non sia potuta avvenire la contestazione immediata, data la certezza dell’identità del conducente, la sospensione potrà essere applicata in sede di notificazione del verbale di violazione.
ZTL
Maggiore tolleranza per chi circola nelle zone a traffico limitato (Ztl) fuori tempo massimo o senza autorizzazione. Le «zone a traffico limitato» sono quelle aree interne alla città (solitamente corrispondenti con il centro storico), in cui accesso e circolazione sono limitati a periodi prestabiliti (fasce orarie, giorni festivi o feriali, stagioni turistiche) oppure a particolari categorie di utenti (polizia, mezzi sanitari, persone con disabilità) e di veicoli (per dimensioni, peso o classe inquinante). I Comuni possono, tuttavia, subordinare l’ingresso e la circolazione dei veicoli all’interno delle Ztl anche al pagamento di tariffe a tempo o abbonamenti periodici (ad esempio, per residenti, lavoratori, bus turistici). Nelle prassi, si diffondono anche brevi periodi di accesso nei quali l’utente può comunicare preventivamente l’ingresso in Ztl all’autorità locale, anche con un semplice messaggio Whatsapp. E’, quindi, introdotta una finestra di esenzione da sanzioni (tolleranza) del 10% se l’utente si trattiene in Ztl oltre il tempo autorizzato. Per esempio, pagando un ticket giornaliero (24 ore), la tolleranza consente di uscire dalla Ztl fino a 2 ore e 24 minuti dopo la sua scadenza. Oltre tale soglia, scattano le sanzioni, calcolate su periodi di 24 ore. Nell’arco delle 24 ore, anche se si commettono più infrazioni nella medesima Ztl, senza contestazione immediata, si applicherà un’unica sanzione pecuniaria.