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Turetta e l'ergastolo sui generis

La Pena dell'Ergastolo in Italia

L’ergastolo rappresenta la pena più grave prevista dal codice penale italiano (art.22 c.p.). È una pena perpetua che mira principalmente alla reclusione del condannato, ma in prospettiva prevede la possibilità di rieducazione e reinserimento sociale, in linea con l'articolo 27 della Costituzione Italiana. Nel caso in cui il condannato dimostri un cambiamento sostanziale e duraturo, può beneficiare di permessi premio o di misure alternative come la semilibertà o la libertà condizionale dopo 26 anni di detenzione.

L’ergastolo è applicabile per i reati più gravi, tra cui l’omicidio volontario aggravato, come nel caso di Filippo Turetta, condannato per l’omicidio di Giulia Cecchettin.

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Le aggravanti contestate nel caso

Nel caso specifico, Filippo Turetta è stato condannato all’ergastolo con il riconoscimento di alcune aggravanti, tra cui:

  • premeditazione: il reato è stato pianificato e non frutto di un impulso momentaneo;

  • sequestro di persona: Giulia è stata costretta con la forza prima di essere uccisa;

  • occultamento di cadavere: Turetta ha nascosto il corpo per ritardare la scoperta del reato.

 Tuttavia, non sono state riconosciute le aggravanti di crudeltà e stalking. Di seguito, i probabili motivi:

  1. aggravante della crudeltà: secondo la giurisprudenza, la crudeltà si configura quando il reato viene commesso con modalità particolarmente efferate, infliggendo sofferenze gratuite e sproporzionate rispetto all’obiettivo criminale (art.61 n 4 c.p.) Nonostante l'omicidio sia stato violento, la Corte non ha ritenuto che le modalità fossero tali da provocare sofferenze aggiuntive o inutili alla vittima. Non sono emersi elementi che dimostrassero un accanimento fisico prolungato o torture inflitte prima della morte. È possibile che la morte sia stata relativamente rapida, circostanza che esclude la crudeltà in senso tecnico-giuridico.

  2. aggravante degli atti persecutori: lo stalking implica una condotta persecutoria protratta nel tempo, caratterizzata da atti ripetuti di minaccia, pedinamento o molestie che creano nella vittima un perdurante stato di ansia o paura. Probabilmente la Corte ha ritenuto che i comportamenti di Turetta prima del delitto non configurassero una vera e propria condotta persecutoria continuativa. Pur essendoci segnalazioni di tensioni nella relazione, non sono stati raccolti sufficienti elementi probatori che dimostrassero un quadro completo di stalking, come testimonianze o denunce precedenti da parte di Giulia. La relazione tra i due, sebbene conflittuale, non è stata giudicata caratterizzata da un'escalation tipica di uno stalker che perseguita la vittima in modo sistematico.

In attesa di leggere le motivazioni della sentenza, questa presumibile interpretazione andrebbe a contrastare con l’orientamento prevalente in giurisprudenza, secondo cui possono essere sufficienti anche qualche telefonata e pochi messaggi in un solo giorno per configurare il reato (v. per tutte Cass. Pen. Sentenza n. 61 del 02.01.2019).

La sentenza della Corte d’Assise di Venezia ha optato per una condanna severa, riconoscendo l’ergastolo e tre aggravanti principali. Tuttavia, l’esclusione della crudeltà e dello stalking si basa sull’interpretazione rigorosa del codice penale, che richiede specifici presupposti per configurare tali aggravanti. Ciò non riduce la gravità del reato, ma riflette l’intento della giurisprudenza di applicare le circostanze aggravanti solo quando pienamente dimostrate.

 

Possibili scenari

Gli scenari futuri nel caso Turetta possono evolversi in diverse direzioni, considerando la condanna all’ergastolo e le possibili azioni legali da entrambe le parti.

La difesa di Turetta potrebbe proporre ricorso in appello contro la sentenza di primo grado, puntando a ottenere una riduzione della pena o la riforma del giudizio in merito alle aggravanti riconosciute. Quindi, la difesa potrebbe: a) contestare la premeditazione, cercando di dimostrare che l’omicidio non era pianificato, ma frutto di un impulso; b) ridimensionare l’aggravante del sequestro di persona, sostenendo che non vi siano stati atti costrittivi prolungati;  c)puntare sulla rieducazione del condannato, argomentando che l’ergastolo potrebbe essere eccessivo per un giovane.

Parimenti, la difesa di parte civile potrebbe ricorrere in appello per vedere riconosciute quelle aggravanti (crudeltà e stalking) escluse.

Mucchio di giornali
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