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Il Capodanno a Milano

Mucchio di giornali

Durante i festeggiamenti di Capodanno 2025 in Piazza Duomo a Milano, sono emersi episodi di violenza e comportamenti offensivi che hanno suscitato polemiche e preoccupazioni.

 

Un gruppo di sei studenti belgi, composto da quattro ragazze e due ragazzi di età compresa tra i 20 e i 21 anni, ha denunciato di essere stato vittima di aggressioni fisiche e sessuali durante i festeggiamenti. Secondo il racconto di una delle vittime, Laura Barbier, il gruppo è stato circondato da circa 30-40 uomini che li hanno molestati e aggrediti sessualmente. Le vittime hanno cercato aiuto presso gli agenti di polizia presenti in piazza, ma affermano di essere state ignorate.

In tal senso, si è parlato anche di “Taharrush Gamea”, ovvero una pratica, tollerata nei Paesi islamici, che viene messa in atto per scoraggiare una donna a condurre una vita pubblica. Ipotesi che sta prendendo piede anche presso gli investigatori in Procura. Si tratta di una pratica consistente in una vera e propria aggressione sessuale di gruppo perpetrata ai danni di una donna rea, secondo questa usanza, di essersi presentata in pubblico.

 

Oltre alle aggressioni a sfondo sessuale che, dalle indagini in corso, sembrano aver interessato altri turisti e persone presenti in piazza, un gruppo di giovani, alcuni dei quali di origine nordafricana, si è arrampicato sulla statua di Vittorio Emanuele II in Piazza Duomo, esibendo bandiere tunisine e urlando insulti contro l'Italia e le forze dell'ordine. I video di questi comportamenti, diffusi sui social media, hanno suscitato indignazione e acceso dibattiti politici. Le forze dell'ordine hanno identificato e denunciato 14 giovani coinvolti per vilipendio della Repubblica e delle forze armate.

 

Le autorità milanesi hanno avviato indagini per identificare i responsabili delle aggressioni sessuali e dei comportamenti offensivi. La Procura sta esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza per raccogliere prove e procedere d’ufficio. Nei prossimi giorni i PM della Procura di Milano sentiranno i ragazzi di Liegi che hanno inoltrato denunzia presso le Autorità belghe, una volta rientrati nel proprio Paese. Questi episodi hanno riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle aree pubbliche durante eventi di massa e sulla necessità di misure preventive più efficaci. Sono già state effettuate, peraltro, alcune espulsioni. Vediamone più approfonditamente la normativa.

 

Normativa sull'Espulsione degli Stranieri

 

Nell’ordinamento italiano, l'espulsione degli stranieri è disciplinata dal Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286, noto come "Testo Unico sull’Immigrazione". Le principali tipologie di espulsione sono:

  1. Espulsione Amministrativa (articolo 13, D.Lgs. 286/1998): disposta dal Prefetto nei casi seguenti: a) quando lo straniero è entrato nel territorio dello Stato eludendo i controlli di frontiera; b) si è trattenuto senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo cause di forza maggiore; c) il permesso di soggiorno è stato revocato, annullato o è scaduto da oltre sessanta giorni senza richiesta di rinnovo; d) è considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Quindi, l’espulsione può essere adottata in presenza di comportamenti o situazioni che, pur non configurandosi come reati, sono ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico.

  2. Espulsione giurisdizionale: disposta dall'autorità giudiziaria come misura di sicurezza o sanzione sostitutiva/alternativa alla detenzione, in presenza di procedimenti penali a carico dello straniero.

 Tuttavia, esistono specifici divieti di espulsione nei seguenti casi:

  1. quando lo straniero può essere perseguitato nel Paese di origine per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche o condizioni personali/sociali;

  2. quando è convivente con un parente entro il secondo grado, cittadino italiano;

  3. quando è minorenne senza familiari rintracciabili.

Nel caso delle violenze del Capodanno milanese, l’espulsione è avvenuta per il motivo d) di cui al punto 1) di cui sopra: minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

 

Il concetto di ordine pubblico è un elemento centrale nella normativa sull’immigrazione italiana, in particolare per l’applicazione di misure come l’espulsione amministrativa o giurisdizionale. L’ordine pubblico si riferisce a un insieme di principi e regole che garantiscono la sicurezza, la quiete e la convivenza civile all'interno di uno Stato. Nel contesto giuridico, esso assume una dimensione dinamica, in quanto può adattarsi alle mutate condizioni sociali, culturali ed economiche di un determinato periodo storico. Esso ha, dunque, una funzione preventiva, in quanto non si limita alla prevenzione di crimini, ma include il rischio potenziale di comportamenti che possano compromettere la stabilità sociale e la sicurezza collettiva. Si pensi, ad esempio, all’appartenenza a determinati gruppi socialmente pericolosi o a segnalazioni di intelligence. L’o.p. è soggetto a una valutazione discrezionale: infatti, le autorità competenti hanno un ampio margine di discrezionalità nel valutare se un comportamento costituisce una minaccia per l’ordine pubblico. Questa discrezionalità deve essere esercitata nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.

Secondo la giurisprudenza, le misure restrittive basate sull'ordine pubblico devono essere fondate su comportamenti personali e concreti dello straniero, evitando presunzioni generiche o basate sull’appartenenza a determinati gruppi. La minaccia deve essere attuale, ossia presente nel momento in cui viene adottato il provvedimento. La valutazione di pericolosità sociale deve essere specifica e dettagliata, fondata su prove concrete e non su presunzioni generiche (Corte di Cassazione, Sezione I, Sentenza n. 5043/2018). Il Consiglio di Stato, Sezione III, Sentenza n. 4837 del 30 maggio 2024 ha esaminato l'applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. 286/1998 e dell'art. 3 del D.L. 144/2005, confermando che l'espulsione amministrativa può essere disposta dal Ministro dell'Interno per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato. La sentenza sottolinea che, trattandosi di un atto di alta discrezionalità amministrativa, è sufficiente, invece, la presenza di "fondati motivi" per ritenere che la permanenza dello straniero possa costituire un pericolo, senza necessità di una certezza assoluta.

Il Tar Lazio, Sezione I-ter, con Sentenza del 13 dicembre 2019 ha confermato la legittimità di un provvedimento di espulsione disposto dal Ministro dell'Interno nei confronti di un cittadino pakistano che aveva pubblicato sui social network contenuti che lo ritraevano con armi e manifestazioni di vicinanza a ideologie estremiste. Il TAR, in questa occasione,  ha ribadito che, in materia di espulsioni per motivi di sicurezza, è sufficiente la sussistenza di fondati motivi per ritenere che la presenza dello straniero possa costituire un pericolo per l'ordine pubblico, senza necessità di un accertamento con assoluta certezza.

Pertanto, la giurisprudenza italiana evidenzia che l'espulsione per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato è una misura di natura preventiva, basata su una valutazione discrezionale dell'amministrazione competente. Tale valutazione deve essere supportata da elementi concreti che indichino una minaccia reale e attuale, anche se non è richiesta una prova certa del pericolo. Inoltre, l'espulsione deve rispettare i principi di proporzionalità e adeguatezza, tenendo conto dei diritti fondamentali dello straniero, inclusi eventuali legami familiari e sociali nel territorio nazionale.

È importante sottolineare che, in presenza di legami familiari significativi o di situazioni personali particolari, l'espulsione potrebbe risultare inapplicabile o richiedere una valutazione più approfondita per garantire il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

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