Temi legali
Temi di attualità giuridica: dalla raccolta delle sentenze più significative agli argomenti più dibattuti
Il nuovo patto europeo sulla migrazione e l’asilo

1. Premessa
Il 12 giugno 2026 segna una data di portata sistemica per il diritto dell’Unione europea e per il diritto interno degli Stati membri: a quella data diviene pienamente applicabile il pacchetto normativo comunemente denominato « nuovo patto sulla migrazione e l’asilo », adottato il 14 maggio 2024 dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Si tratta di un complesso articolato in dieci atti, di cui nove regolamenti e una direttiva, che riscrive integralmente il sistema europeo comune di asilo (CEAS) costruito tra Tampere e Stoccolma e cristallizzato dal regolamento Dublino III.
Il presente contributo intende offrire una ricostruzione organica del percorso normativo che ha condotto al patto, sul doppio binario europeo e italiano, una disamina giuridica dei singoli atti che lo compongono, e alcune osservazioni conclusive sulle conseguenze e sui nodi interpretativi già emersi.
2. Il percorso normativo a livello europeo
2.1. Dalle origini di Tampere al fallimento della riforma del 2016
La politica comune in materia di asilo trae fondamento nell’articolo 78 TFUE e nei principi di cui all’articolo 80 TFUE, che sancisce la solidarietà e l’equa ripartizione delle responsabilità tra Stati membri, anche sul piano finanziario. L’architettura del CEAS si è sviluppata in tre fasi successive: la « prima generazione » di direttive (2003-2005), la rifusione del 2011-2013 e, infine, il tentativo di riforma del 2016, presentato dalla Commissione Juncker e mai approdato a un accordo politico in seno al Consiglio.
Cuore del sistema, sin dalla convenzione di Dublino del 1990 e dai successivi regolamenti Dublino II (343/2003) e Dublino III (604/2013), è stato il criterio del primo Paese di ingresso quale Stato competente all’esame della domanda di protezione internazionale. La crisi del 2015 ha reso evidenti i limiti strutturali di tale modello, gravante in modo asimmetrico sugli Stati membri di frontiera esterna mediterranea — Italia, Grecia, Spagna, Cipro e Malta — e ha imposto alla Commissione la presentazione di un secondo pacchetto di proposte, naufragato sulla mancata convergenza tra Stati di primo ingresso e Stati di destinazione secondaria.
2.2. Dalla proposta del 2020 all’accordo del dicembre 2023
Il 23 settembre 2020 la Commissione von der Leyen presenta la comunicazione COM(2020)609, accompagnata da cinque proposte legislative e da alcune raccomandazioni, con l’obiettivo dichiarato di superare lo stallo del 2016 attraverso un approccio integrato: controllo preventivo alle frontiere esterne, procedure accelerate, meccanismo permanente di solidarietà modulato e riforma del sistema Dublino. Si apre così un negoziato triennale che vede protagonisti la presidenza spagnola, quella belga e i relatori del Parlamento europeo per la commissione LIBE.
Nel dicembre 2023, si raggiunge l’accordo politico interistituzionale su cinque dossier-chiave (procedura comune di asilo, gestione dell’asilo e della migrazione, accertamenti alle frontiere, situazioni di crisi, Eurodac), il cui contenuto verrà successivamente integrato con i fascicoli relativi alle qualifiche, all’accoglienza, al rimpatrio alla frontiera e al quadro di reinsediamento.
2.3. L’approvazione, l’entrata in vigore e la fase transitoria
Il 10 aprile 2024, nell’ultima sessione plenaria utile prima delle elezioni europee, il Parlamento europeo approva il pacchetto a maggioranza, con il sostegno di PPE, Renew e S&D (con eccezioni nazionali). Il 14 maggio 2024, il Consiglio dell’Unione europea adotta gli atti in occasione del Consiglio Ecofin. La pubblicazione in Gazzetta ufficiale interviene il 22 maggio 2024 (serie L) e l’entrata in vigore si colloca venti giorni dopo, l’11 giugno 2024.
Per i regolamenti, ai sensi dell’articolo 288 TFUE, la diretta applicabilità negli Stati membri si accompagna a un termine biennale di preparazione operativa: la piena applicabilità è fissata al 1° luglio 2026, salvo singole disposizioni che recano termini differenti. La direttiva accoglienza (2024/1346) deve essere recepita entro il 12 giugno 2026. Nel medesimo intervallo gli Stati membri sono tenuti a elaborare un piano nazionale di attuazione, sulla base del piano di attuazione comune predisposto dalla Commissione nel giugno 2024.
Il primo ciclo annuale di solidarietà è stato avviato già nel giugno 2025; nel dicembre 2025 il Consiglio ha raggiunto l’intesa politica sulla riserva annuale di solidarietà per il 2026 e, sempre nello stesso mese, ha approvato con il Parlamento la nuova lista comune dei Paesi di origine sicuri e la disciplina della nozione di Paese terzo sicuro. Il 23 febbraio 2026 il Consiglio ha dato il via libera finale ai testi attuativi che rendono pienamente operativo il sistema.
3. La cornice italiana di adeguamento
Il legislatore italiano ha agito su due livelli paralleli: da un lato, l’adattamento del corpus normativo interno (testo unico immigrazione, d.lgs. 286/1998; d.lgs. 25/2008 sulle procedure di asilo; d.lgs. 142/2015 sull’accoglienza); dall’altro, l’introduzione di strumenti additivi rispetto al patto, primo tra tutti il protocollo Italia-Albania del 6 novembre 2023 e relativa ratifica con L. 21 febbraio 2024 n. 14.
Nel 2025 si segnalano in particolare: il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 75, recante modifiche al trattenimento degli stranieri presso i centri albanesi di Shengjin e Gjader, su cui si è a più riprese pronunciata la giurisprudenza nazionale ed europea; il decreto-legge dell’11 aprile 2025 n. 48 (cd. decreto sicurezza), poi convertito in legge n. 80 del 9 giugno 2025, che ha inciso anche sulla disciplina della revoca della cittadinanza e ha introdotto il delitto di rivolta dello straniero trattenuto; il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito dalla legge 23 maggio 2025, n. 74, di riforma della disciplina della cittadinanza italiana, con profili autonomi rispetto al patto ma incidenti sul medesimo perimetro di policy.
In data 11 febbraio 2026 il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge recante « disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale », dichiaratamente finalizzato al recepimento del patto e al consolidamento del modello extraterritoriale di gestione delle domande. Il provvedimento, attualmente all’esame del Parlamento, prevede tra l’altro la possibilità di trasferimento e trattenimento in centri collocati in Paesi terzi, con un evidente raccordo con il regolamento sui rimpatri proposto dalla Commissione l’11 marzo 2025 e con la posizione adottata dalla commissione LIBE il 9 marzo 2026.
Sul versante giurisdizionale, vanno richiamati: la sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 2025, che ha riaffermato l’operatività della tutela cautelare atipica ex articolo 700 c.p.c. nei confronti dei « modi » del trattenimento amministrativo dello straniero; le ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione del 2025-2026 sulla natura perentoria dei termini di esame della domanda nella fase di trattenimento e la più ampia giurisprudenza eurounitaria sulla nozione di « Paese di origine sicuro » a cui dovrà conformarsi l’applicazione interna del nuovo regolamento procedure.
4. Disamina degli atti del pacchetto
Per chiarezza espositiva si seguirà l’ordine numerico, premettendo la direttiva per ragioni sistematiche.
4.1. La direttiva (UE) 2024/1346: condizioni di accoglienza
La direttiva, che sostituirà la direttiva 2013/33/UE, definisce le condizioni materiali di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e i diritti minimi loro spettanti durante l’esame della domanda. Aspetti centrali: la definizione di accoglienza materiale (articoli 2 e 19) comprensiva di alloggio, vitto, vestiario e indennità giornaliera; il diritto all’informazione e all’assistenza linguistica (articolo 5); l’accesso al mercato del lavoro entro sei mesi dalla presentazione della domanda (articolo 17, in luogo dei nove mesi previgenti); la disciplina della scolarizzazione dei minori entro due mesi dall’arrivo (articolo 16); le tutele rafforzate per le persone vulnerabili (articoli 24-27), con specifica attenzione a minori non accompagnati, vittime di tratta e persone con disabilità.
L’articolo 10 ribadisce il principio generale per cui « gli Stati membri non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente », ma legittima il trattenimento in sei ipotesi tassative, di portata significativamente più ampia rispetto alla direttiva del 2013, tale da rendere strutturale il ricorso a misure restrittive nella prevedibile applicazione delle nuove procedure di frontiera. Il termine di recepimento è fissato al 12 giugno 2026.
4.2. Il regolamento (UE) 2024/1347: qualifiche e contenuto della protezione
Il regolamento abroga la direttiva 2011/95/UE e disciplina, in modo direttamente applicabile, i criteri per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, nonché il contenuto della protezione riconosciuta. Profili di rilievo: la nozione di « Paese di origine sicuro » e di « alternative di protezione interna » (articoli 8 e 9); la disciplina della cessazione e dell’esclusione (articoli 11 e 12); la riduzione della validità minima del permesso di soggiorno per i beneficiari di protezione sussidiaria (articolo 24); l’introduzione del riesame obbligatorio dello status in caso di mutamento delle condizioni nel Paese di origine (articolo 15).
La trasformazione del previgente strumento da direttiva a regolamento comporta la rimozione dei margini di discrezionalità nazionale e la diretta applicabilità dei criteri sostanziali di riconoscimento, con prevedibile incidenza sui livelli di armonizzazione tra Stati membri, oggi assai disomogenei.
4.3. Il regolamento (UE) 2024/1348: procedura comune di protezione internazionale (APR)
Il regolamento abroga la direttiva 2013/32/UE e introduce una procedura comune unificata, articolata in fase di registrazione, presentazione, esame e decisione. Le novità principali riguardano: la procedura di frontiera obbligatoria (articoli 43-54), applicabile ai cittadini provenienti da Paesi con tasso di riconoscimento europeo inferiore al 20%, a coloro che ingannano le autorità sull’identità o la nazionalità e a chi rappresenta un rischio per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico; la durata massima della procedura di frontiera fissata in dodici settimane (articolo 51); la disciplina delle nozioni di Paese di origine sicuro e di Paese terzo sicuro (articoli 60-64), nei termini risultanti dalle modifiche introdotte nel dicembre 2025; la procedura accelerata (articolo 42); il diritto a un ricorso effettivo (articolo 67) con disciplina dell’effetto sospensivo automatico solo in casi specifici.
La procedura di frontiera, applicata in regime di « finzione di non ingresso », si svolge tipicamente in condizioni di trattenimento o restrizione della libertà di movimento. Tale impianto, già oggetto di rilievi da parte dell’Agenzia dell’Unione per i diritti fondamentali e di numerosa dottrina, costituisce uno degli snodi più controversi del patto.
4.4. Il regolamento (UE) 2024/1349: procedura di rimpatrio alla frontiera
Il regolamento istituisce una procedura di rimpatrio alla frontiera obbligatoria, da applicarsi nei confronti dei cittadini di Paesi terzi la cui domanda di protezione è stata respinta nell’ambito della procedura di frontiera di cui al regolamento 2024/1348. Il principio cardine è la continuità fisica e procedurale tra esame della domanda e attuazione del rimpatrio, evitando l’ingresso formale del cittadino di Paese terzo nel territorio dello Stato membro.
La durata massima della procedura, sommata a quella di asilo, non può eccedere le dodici settimane (articolo 4). È prevista una disciplina derogatoria per le situazioni di pressione migratoria. Il regolamento modifica conseguentemente il regolamento (UE) 2021/1148 sul Fondo per la gestione integrata delle frontiere.
4.5. Il regolamento (UE) 2024/1350: quadro dell’Unione per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria
Il regolamento istituisce uno strumento permanente per il reinsediamento di rifugiati e persone bisognose di protezione internazionale provenienti da Paesi terzi e l’ammissione umanitaria, su base volontaria per gli Stati membri. Si tratta dell’unica componente del patto che apre canali legali di ingresso, sia pure in misura limitata e a discrezione degli Stati. Il piano biennale dell’Unione è adottato dal Consiglio su proposta della Commissione e tiene conto delle proiezioni dell’UNHCR sui fabbisogni globali di reinsediamento.
4.6. Il regolamento (UE) 2024/1351: gestione dell’asilo e della migrazione (RAMM/AMMR)
Il regolamento abroga il regolamento Dublino III (604/2013) e modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 (Fondo asilo, migrazione e integrazione) e 2021/1060 (disposizioni comuni). Si tratta del cuore della riforma, articolato in tre componenti: criteri di determinazione dello Stato membro competente, meccanismo permanente di solidarietà, ciclo annuale di gestione.
Sotto il primo profilo, il criterio principale resta quello del primo Paese di ingresso (articolo 21), pur attenuato da criteri più ampi di unità familiare (articoli 25-29), dalla rilevanza di titoli di studio conseguiti in uno Stato membro non oltre sei anni prima (articolo 30) e dalla disciplina dei minori non accompagnati. Si introduce tuttavia un termine più breve di trasferimento (articolo 46) e si elimina la regola della cessazione della competenza in caso di mancato trasferimento, con rafforzamento della responsabilità dello Stato di primo ingresso.
Sotto il secondo profilo, gli articoli 56-78 disciplinano il meccanismo di solidarietà « obbligatoria ma flessibile »: a fronte della pressione migratoria, gli Stati membri sono tenuti a contribuire mediante ricollocazione di richiedenti o beneficiari di protezione (con soglia minima annua di 30.000 ricollocazioni a livello dell’Unione), contributi finanziari (con riferimento di 20.000 euro per ciascuna ricollocazione non effettuata) o misure alternative di sostegno operativo. Il calcolo del contributo dovuto da ciascuno Stato si basa per il 50% sulla popolazione e per il 50% sul PIL. La Commissione e il Consiglio adottano annualmente la decisione di esecuzione che istituisce la riserva annuale di solidarietà (articolo 12).
Sotto il terzo profilo, il ciclo annuale di gestione (articoli 9-11) prevede che la Commissione presenti entro il 15 ottobre di ogni anno una relazione sulla situazione migratoria e identifichi gli Stati membri soggetti a pressione, a rischio di pressione o in situazione migratoria significativa, attivando i corrispondenti strumenti di solidarietà. Una strategia europea quinquennale per la gestione dell’asilo e della migrazione è stata adottata dalla Commissione nel dicembre 2025, in attuazione dell’articolo 8.
4.7. Il regolamento (UE) 2024/1352: interoperabilità con ECRIS-TCN
Il regolamento modifica i regolamenti (UE) 2019/816 (ECRIS-TCN, sistema centralizzato per l’individuazione degli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne di cittadini di Paesi terzi e apolidi) e 2019/818 (interoperabilità), al fine di consentire la consultazione delle banche dati penali nell’ambito degli accertamenti di sicurezza eseguiti alla frontiera ai sensi del regolamento 2024/1356. Sotto il profilo tecnico-giuridico si tratta di un atto strumentale, ma di rilievo per il coordinamento con le banche dati europee e con il regolamento Eurodac.
4.8. Il regolamento (UE) 2024/1356: accertamenti alle frontiere esterne (screening)
Il regolamento introduce una fase preliminare e obbligatoria di accertamento (screening) nei confronti dei cittadini di Paesi terzi che attraversino irregolarmente le frontiere esterne, vengano sbarcati a seguito di operazioni di ricerca e soccorso, o presentino domanda di protezione al valico di frontiera senza soddisfare le condizioni di ingresso. L’accertamento (articoli 7-15) comprende: identificazione e verifica documentale, registrazione dei dati biometrici, controlli di sicurezza tramite consultazione delle banche dati SIS, VIS, EES, ETIAS, Eurodac ed ECRIS-TCN, esame medico preliminare e valutazione della vulnerabilità.
La durata massima della procedura è di sette giorni alle frontiere esterne e di tre giorni in caso di accertamento all’interno del territorio (articolo 6). Durante lo screening si applica la « finzione di non ingresso » (articolo 4), con conseguente trattenimento del cittadino in zone di frontiera o in centri prossimi. Il regolamento prevede un meccanismo indipendente di monitoraggio dei diritti fondamentali (articolo 10), su cui ciascuno Stato membro è tenuto a riferire.
4.9. Il regolamento (UE) 2024/1358: Eurodac riformato
Il regolamento abroga e sostituisce il regolamento (UE) 603/2013 e potenzia significativamente la banca dati biometrica europea Eurodac. Le principali novità riguardano: l’abbassamento dell’età minima per il rilevamento delle impronte digitali e dell’immagine del volto da 14 a 6 anni; l’estensione dell’oggetto dei dati registrati, che ora include anche immagini facciali, dati alfanumerici e categorie più ampie di persone (richiedenti, beneficiari di protezione, persone reinsediate, cittadini in soggiorno irregolare, persone sbarcate a seguito di soccorso in mare); il periodo di conservazione dei dati esteso fino a dieci anni per i richiedenti e cinque per i cittadini irregolari; l’interoperabilità con le altre banche dati europee.
La portata dell’intervento sul piano della protezione dei dati personali è oggetto di un attento scrutinio, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia in tema di proporzionalità delle misure di trattamento massivo di dati (cause C-203/15 e C-698/15, Tele2 Sverige; C-623/17, Privacy International; C-511/18, La Quadrature du Net).
4.10. Il regolamento (UE) 2024/1359: situazioni di crisi, forza maggiore e strumentalizzazione
Il regolamento disciplina le situazioni eccezionali nelle quali uno Stato membro si trovi confrontato con un afflusso massiccio (« crisi »), con eventi imprevedibili al di fuori del proprio controllo (« forza maggiore »), oppure con la strumentalizzazione dei flussi migratori da parte di un Paese terzo o di un attore non statale ostile (« strumentalizzazione »). In tali ipotesi sono ammesse deroghe ai termini procedurali e alle soglie di applicazione della procedura di frontiera, nonché misure rafforzate di solidarietà attivate con decisione del Consiglio su proposta della Commissione.
La nozione di strumentalizzazione, in particolare, ha sollevato non pochi rilievi in dottrina e da parte dell’UNHCR per la sua compatibilità con il principio di non respingimento e con il diritto di chiedere asilo sancito dall’articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione.
5. Conclusioni e osservazioni
La riforma del 2024 si presenta come la più ambiziosa ristrutturazione del sistema europeo di asilo dal Trattato di Amsterdam. La scelta dello strumento del regolamento — con la sola eccezione dell’accoglienza, affidata a una direttiva — segna un netto spostamento di baricentro dal margine di apprezzamento nazionale all’applicazione uniforme, eliminando lo spazio di trasposizione discrezionale che aveva caratterizzato il CEAS di seconda generazione.
Sotto il profilo del rapporto tra responsabilità e solidarietà, il risultato è ambivalente: il criterio dello Stato di primo ingresso è confermato e in parte irrigidito, mentre il meccanismo di solidarietà è procedimentalizzato e modulato in misura tale che la stessa dottrina (Buonomenna 2024; Borraccetti 2024) ha messo in discussione l’effettività del principio sancito dall’articolo 80 TFUE. La possibilità di soddisfare l’obbligo mediante contributi finanziari, anziché attraverso ricollocazione, riflette il punto di equilibrio politico raggiunto tra Stati di frontiera e Stati centro-settentrionali, ma alleggerisce in concreto la portata redistributiva del meccanismo.
Sotto il profilo dei diritti fondamentali, l’espansione delle procedure di frontiera con « finzione di non ingresso », l’abbassamento dell’età di rilevamento biometrico, le deroghe ammesse in situazioni di crisi e strumentalizzazione configurano un quadro nel quale il trattenimento, formalmente residuale, rischia di divenire la regola pratica per ampie categorie di richiedenti. È prevedibile, su questi snodi, un’intensa attività della Corte di giustizia, anche su rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali, e della Corte europea dei diritti dell’uomo, alla luce della costante giurisprudenza in materia di articolo 3 CEDU (Hirsi Jamaa c. Italia, 2012; Khlaifia c. Italia, 2016; J.A. e altri c. Italia, 2023).
Per l’Italia, Paese di frontiera esterna mediterranea e di primo ingresso strutturale, il patto rappresenta al contempo un’opportunità — in termini di solidarietà attivabile e di sostegno finanziario — e una sfida amministrativa di notevole complessità. L’adeguamento dell’assetto organizzativo (commissioni territoriali, prefetture, questure, ambasciate e consolati), la formazione del personale, il rafforzamento delle strutture di accoglienza e la riorganizzazione dei centri di permanenza per i rimpatri sono tutti tasselli sui quali si misurerà la capacità di tenuta del sistema.
Il rapporto tra patto e « modello Albania », oggetto di pronunce di senso non univoco nel biennio 2024-2026, costituisce un ulteriore banco di prova: il regolamento procedure, nell’ammettere limitazioni territoriali e per categorie nella nozione di Paese sicuro, sembra in parte normalizzare ex post talune scelte di policy già operate dal legislatore italiano ma non risolve i nodi di compatibilità con il principio di non respingimento e con il diritto a un ricorso effettivo.
Resta infine sullo sfondo la proposta di regolamento sui rimpatri presentata dalla Commissione l’11 marzo 2025 e ulteriormente declinata nella posizione della commissione LIBE del 9 marzo 2026: la sua adozione, prevedibile nel corso del 2026-2027, completerà il quadro di un sistema fortemente sbilanciato sulla dimensione del controllo e del rimpatrio, e segnerà la nascita di un « secondo patto », complementare e in parte alternativo a quello del 2024.
La data del 12 giugno 2026, in conclusione, non costituisce un approdo ma un punto di partenza: l’applicazione concreta del nuovo patto sarà il vero terreno sul quale si misurerà la tenuta giuridica, politica e operativa di un assetto che, per ambizione e portata, ridefinisce le coordinate del diritto europeo dell’asilo per gli anni a venire.
6. Bibliografia essenziale
Atti normativi
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Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme sull’attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale.
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Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE.
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Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera.
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Regolamento (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce un quadro dell’Unione per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria.
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Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013.
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Regolamento (UE) 2024/1352 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante modifica dei regolamenti (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818.
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Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne.
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Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l’Eurodac.
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Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo.
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Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
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Commissione europea, Piano di attuazione comune del patto sulla migrazione e l’asilo, COM(2024)251 final, giugno 2024.
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Decreto-legge 28 marzo 2025, n. 37, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 75.
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Decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2025, n. 74.
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Decreto-legge 11 aprile 2025 n. 48 (cd. decreto sicurezza), convertito con modificazioni in legge n. 80 del 9 giugno 2025
Dottrina
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Borraccetti M., « Il nuovo patto sulla migrazione e l’asilo: una svolta o un’occasione mancata? », in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2024.
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Di Pascale A., « L’approvazione del patto UE su immigrazione e asilo — versione estesa », in Aggiornamenti sociali, 2024.
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Vassallo Paleologo F., « Verso l’applicazione del nuovo regolamento europeo 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione », ADIF, 2026.
Giurisprudenza
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Corte costituzionale, sentenza n. 96 del 2025, in materia di tutela cautelare atipica e trattenimento amministrativo dello straniero.
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Corte europea dei diritti dell’uomo, J.A. e altri c. Italia, sentenza 30 marzo 2023.
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Corte europea dei diritti dell’uomo, Khlaifia e altri c. Italia, Grande Camera, sentenza 15 dicembre 2016.
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Corte europea dei diritti dell’uomo, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, Grande Camera, sentenza 23 febbraio 2012.